Art. 25.
(Compiti di formazione delle fondazioni lirico-sinfoniche).

      1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i compiti delle fondazioni lirico-sinfoniche concernenti la formazione di musicisti, cantanti e tecnici, prevedendo anche modalità integrative dell'attività di formazione svolta dai conservatori di musica e tenuti presenti i possibili sbocchi professionali degli artisti.
      2. Le fondazioni lirico-sinfoniche possono elaborare programmi di formazione professionale dei cantanti, dei musicisti, dei tecnici e delle figure organizzative, anche nel quadro dei programmi delle regioni e dell'Unione europea.
      3. I soggetti di cui al comma 2 programmano, con cadenza triennale, iniziative tese alla formazione del pubblico, anche con riferimento alla comunità del territorio di appartenenza, nonché a incentivare la presenza dei giovani e degli studenti alle rappresentazioni.